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Iscrizione a scuola degli alunni con cittadinanza non italiana

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Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

Lo ha ribadito il Miur con l’annuale circolare sulle iscrizioni, ricordando che  “è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando – di norma – dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana”.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

 

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Per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale il Miur ricorda che è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line, in quanto una funzione di sistema consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Per l’applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere si deve fare riferimento alla nota 2787/2011. Altra fonte sono le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.