Lo Stato Italiano, nel prendere atto della presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza sociale, culturale ed etnica, riconosce ai minori stranieri, ai titolari dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e ai minori stranieri non accompagnati, presenti sul territorio nazionale, il diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione riguardo al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo la normativa vigente.
La nota ministeriale n° 33071 del 30 novembre 2022 al punto 9.3 detta le disposizioni in merito alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana precisando che gli stessi devono seguire le stesse procedure previste per tutti gli alunni/studenti con cittadinanza italiana.
Le domande d’iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 al 30 gennaio 2023, fermo restante che i minori stranieri possono iscriversi nelle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell’anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva, ciò non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo è rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, seguendo la proposta del collegio dei docenti per la ripartizione nelle classi evitando la costituzione di classi in cui sia predominante la presenza di alunni, fissando – di norma – il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.
Su delibera del collegio dei docenti, gli alunni stranieri possono essere iscritti a una classe diversa, tenendo conto:
• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione a una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
• del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
Per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana, sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda d’iscrizione on line. con la creazione, prevista dal sistema di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.
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