In questo periodo dell’anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni, si susseguono tutte le attività programmatiche per favorire l’organizzazione didattica della scuola.
Tra queste attività c’è il collegio docenti, dove il più delle volte gli insegnanti sono chiamati a deliberare sulle iscrizioni per la terza volta alla stessa classe.
L’art.192 comma 4 del D.L.vo n. 297/94 dice molto chiaramente che in una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno.
Qualora si tratti di alunni disabili, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all’articolo 316. Da evidenziare sempre per quanto riguarda alunni portatori di handicap la Legge 104/92, art. 14 (Modalità di attuazione dell’integrazione), al comma 1 lettera c) dice testualmente “a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi“.
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