Non sempre le scuole sanno come affrontare le richieste di iscrizione da parte degli alunni con cittadinanza non italiana, soprattutto nei casi di mancanza del codice fiscale.
In proposito, il Miur, con la circolare del 7 novembre 2018, spiega che per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on-line. A tale proposito, una funzione di sistema consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituirà sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
In generale, per le iscrizioni si dovranno seguire le regole contenute nella C.M. 2/2010, che al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Un discorso specifico riguarda i minori che abbiano lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria: costoro, così come i minori stranieri non accompagnati, hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
In merito, infine, al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere, il Miur richiama la nota n. 2787 del 20 aprile 2011.
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