La nota relativa alle iscrizioni all’a.s. 2023/24 contiene, fra le altre, anche indicazioni in merito alla possibilità di trattenere nella scuola dell’infanzia bambini che abbiano già compiuto i 6 anni di età per accedere alla scuola primaria.
Nella nota si legge che “con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297“.
Con una recente nota, a firma di Marco Bussetti, l’USR Lombardia ha approfondito la questione: “pur ribadendo l’eccezionalità del trattenimento, riferito a situazioni rare e sempre doverosamente e accuratamente documentate, si ammette la possibilità di derogare di un anno dall’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria al compimento dei sei anni alle bambine e ai bambini con disabilità o arrivati in Italia per adozione internazionale che necessitino di speciale attenzione al fine di consentire loro il raggiungimento di un sufficiente equilibrio psicologico e di un’adeguata preparazione di base, entrambe necessarie per affrontare proficuamente e con serenità il successivo percorso scolastico“.
La circolare regionale sottolinea come la possibilità di permanenza nella scuola dell’infanzia si realizzi tramite una chiara assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente in merito alla decisione finale; a tal fine è necessario che siano conservati agli atti dell’istituzione scolastica i seguenti documenti:
Solo in presenza di questi documenti il Dirigente scolastico potrà valutare e quindi disporre in merito alla domanda di trattenimento con provvedimento motivato da conservare agli atti.
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