Home Alunni Iscrizioni a.s. 2025/26, quando è possibile trattenere il bambino alla scuola dell’infanzia

Iscrizioni a.s. 2025/26, quando è possibile trattenere il bambino alla scuola dell’infanzia

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Le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026 apriranno dall’8 al 31 gennaio 2025.

I genitori potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso la piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

La procedura telematica è valida per tutte le classi iniziali delle scuole statali, dei percorsi di istruzione e formazione professionale e delle scuole paritarie che scelgono di aderire al sistema online.

Restano invece cartacee le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, quelle delle province di Trento, Bolzano e Valle d’Aosta, oltre a percorsi specifici indicati nella nota ministeriale, che è la n. 47577 del 26 novembre 2024.

Trattenimenti alla scuola dell’infanzia

La nota in questione prevede la possibilità di derogare all’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria per le bambine e ai bambini con disabilità (ai sensi della L. 104/1992) oppure arrivati in Italia per adozione internazionale, che necessitino di speciale attenzione al fine di consentire loro il raggiungimento di un sufficiente equilibrio psicologico e di un’adeguata preparazione di base per affrontare il successivo segmento scolastico.

Si tratta dunque di casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Sull’argomento il riferimento è contenuto nelle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Come precisato in una nota dell’USR Lombardia, per la valutazione della richiesta di trattenimento è necessario che
siano conservati agli atti dell’istituzione scolastica la richiesta della famiglia, nonché specifica documentazione sanitaria e ogni altro documento utile a definire la peculiare situazione personale del minore. Solo in presenza di detti documenti il Dirigente scolastico potrà disporre, con provvedimento motivato da conservare agli atti, in merito alla domanda di trattenimento.