Può capitare che, una volta trasmessa la domanda di iscrizione ad una scuola che a sua volta l’ha accettata, lo studente cambi idea e voglia iscriversi ad un altro istituto.
Questa operazione è possibile ed è illustrata in uno specifico paragrafo della Circolare n. 22994 del 13 novembre sulle iscrizioni all’a.s. 2020/2021, dedicato al trasferimento di iscrizione.
Le istituzioni scolastiche devono consentire alle famiglie e agli studenti di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Quindi, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica e prima dell’inizio oppure nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente deUa scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulìa osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
In proposito, il Miur ricorda che ci sono anche dei casi particolari, come figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante: in queste situazioni sono possibili più richieste di trasferimento di iscrizione.
Ovviamente, il trasferimento di iscrizione non deve comportare l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni – conclude il Miur – sono curate dalla scuola di destinazione.