Sembrerebbe una cosa scontata, ma a quanto pare non lo è ed il Miur è costretto a ribadire che “ai fini dell’accoglimento delle domande di iscrizione non costituisce criterio di precedenza il momento di arrivo della domanda a scuola mediante la procedura di iscrizione on line”.
Sono infatti diversi i quesiti pervenuti da parte di scuole e famiglie che chiedono maggiori chiarimenti.
Il Ministero ricorda che nella Premessa della C.M. n.28/2014 c’è scritto che i criteri di precedenza deliberati dai Consigli di istituto debbono ispirarsi ai principi di ragionevolezza. Lo stesso è stato ribadito dalla faq n. 24 per le famiglie e dalla guida per le famiglie nell’area dedicata alle iscrizioni on line.
Quindi, non conta l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione, e purchè pervengano fra il 3 e il 28 febbraio 2014, dovranno essere valutate secondo altri diversi criteri di accoglimento deliberati dal consiglio di istituto.
Quanto sopra anche se sia stato erroneamente indicato dalle scuole nei modelli personalizzati il criterio del chi prima arriva bene alloggia.
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