L’annuale circolare sulle iscrizioni contiene anche indicazioni riguardanti gli alunni con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, le iscrizioni avvengono, come per i restanti studenti, con modalità on-line, ma è necessario perfezionare la domanda presentando alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procederà così alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
La circolare spiega anche che l’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992, al fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati.
Per quanto riguarda invece gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, questi hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni .
Analogamente agli alunni con disabilità, anche per le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, è necessaria la successiva presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi.
Le istituzioni scolastiche dovranno assicurare le idonee misure compensative e dispensative e attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
L’alunno con diagnosi di DSA esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire il percorso di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.
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