Può capitare che, ad iscrizione già avvenuta (o prima dell’avvio delle lezioni o nei primi mesi dell’anno scolastico) alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa, lo studente cambi idea sulla scuola scelta e decida di optare per un altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa. In questo caso, la famiglia dell’interessato può presentare motivata richiesta sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Se la domanda viene accolta da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Gli uffici scolastici provinciali supportano le famiglie che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi).
Nella circolare sulle iscrizioni all’a.s. 2019/2020, il Miur ricorda anche che alcuni allievi, ad esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Il trasferimento non deve comunque mai comportare l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tutte le rettifiche nell’ Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.
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