All’atto dell’iscrizione alle famiglie, e richiesto un contributo volontario con le motivazioni più svariate, in realtà la nota ministeriale fa una netta differenza tra i contributi volontari e le tasse scolastiche, per queste ultime vengono indicati gli importi dovuti e le motivazioni.
In merito ai contributi volontari e non obbligatori, richiesti dalle singole istituzioni, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), hanno il diritto di essere preventivamente informati su quali attività sono state programmate con i contributi volontari medesimi e se sono coerenti con il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa). Inoltre le scuole hanno il dovere di rendere pubbliche non solo le attività, ma anche le finalità e le voci di spesa cui sono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.
A differenze dei contributi volontari, esistono delle tasse scolastiche obbligatorie dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado il cui importo è riferito alle seguenti voci:
• tassa di iscrizione € 6,04;
• tassa di frequenza € 15,13;
• tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione € 12,09;
• tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13.
Dal pagamento delle tasse scolastiche, in conformità alla normativa vigente sono dispensati gli studenti:
• del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. (Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero.)
• che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali.
• che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
ciechi civili;
Avere il voto in condotta non inferiore a otto decimi;
stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali
figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia.
I benefici previsti per non pagare le tasse scolastiche si perdono nei casi in cui gli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
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