Spesso le separazioni tra i coniugi sfociano in controversie sull’educazione dei figli e/o sulla scelta delle scuole.
E’ questo il caso che ha dovuto risolvere il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in ordine alla possibilità di iscrivere la figlia minore di una coppia in una scuola dell’infanzia pubblica piuttosto che in un istituto privato.
Va precisato che la bimba aveva frequentato un asilo nido privato.
Raggiunta l’età per la scuola dell’infanzia, la madre avrebbe voluto iscriverla in una scuola pubblica.
Non era dello stesso avviso il padre della bambina, che sottolineava come fosse più opportuno che la figlia continuasse a frequentare il medesimo istituto, (stavolta nella scuola dell’infanzia), sia in forza del principio di continuità del percorso scolastico avviato, sia perché riteneva non confacente all’interesse della minore “subire un mutamento dell’ambiente scolastico nel momento delicato della separazione dei genitori”.
Su una questione analoga si era già pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 21553/2021.
In quell’occasione, la Corte aveva affermato il seguente principio: “in caso di contrasto tra i genitori circa le modalità di prosecuzione del percorso scolastico dei minori, è certamente rispondente al preminente interesse dei minori quello di rimanere nell’istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro – quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi anni scolastici – la stabilità e la continuità delle quali hanno bisogno, tenuto conto della recente separazione dei genitori.”
Nel caso in specie, la madre chiedeva che i figli continuassero a frequentare una scuola privata, di carattere religioso, mentre il padre avrebbe preferito dar loro un’educazione laica e pluralista, con conseguente iscrizione in una scuola pubblica.
La Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, aveva ritenuto che – vista l’instabilità della situazione familiare – fosse preferibile assicurare ai minori la continuità didattica, sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici.
Il Tribunale di Roma (Trib. Roma, sez. I, decreto del 28 dicembre 2022) è giunto ad una pronuncia che si pone in (apparente) contrasto con la decisione della Cassazione.
Nel caso in specie, la madre aveva chiesto l’autorizzazione di iscrivere la bambina in una scuola pubblica o – in subordine – di accollare al padre il pagamento dell’intera retta.
In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che – in caso di conflitto tra i genitori in merito all’iscrizione del figlio minore alla scuola privata o a quella pubblica – la scelta non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblico, in ragione del suo carattere gratuito e laico.
Un interprete frettoloso potrebbe ritenere le due pronunce (una a favore della scuola “religiosa”, l’altra a favore di quella laica e pubblica) in contrasto insanabile tra loro.
Anche perché in una si valorizza il principio di continuità dell’esperienza educativa, mentre nell’altra tale continuità non assume rilevanza.
In realtà, non solo le due pronunce non sono in contrasto tra loro, ma da una lettura integrata delle stesse è possibile individuare i criteri da seguire in casi di questo tipo.
La Corte di Cassazione aveva precisato che il criterio della continuità è valido unicamente “fino alla chiusura del ciclo scolastico”, “salvo, poi, per il futuro procedere a una nuova valutazione”.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Roma, la bambina non doveva più frequentare il nido, ma era pronta per iniziare un nuovo percorso scolastico.
Il Tribunale di Roma ha pertanto condivisibilmente ritenuto che il consenso prestato dai genitori per le iscrizioni scolastiche sia limitato unicamente al ciclo frequentato dai figli al momento in cui tale consenso era stato espresso.
Una volta concluso il ciclo scolastico, il consenso non sarà più efficace, ma dovrà essere rinnovato ad ogni mutamento di ciclo, non potendo certamente costituire un vincolo per tutto il percorso di studi dei propri figli.
Chiamato comunque a decidere se far frequentare alla piccola la scuola pubblica o quella privata, il Tribunale di Roma ha ritenuto di dover “accordare preferenza alla scuola pubblica, in ragione del suo carattere gratuito e laico”.
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