Con un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale, l’Inps comunica che TUTTI gli #ISEE scadranno il 15 gennaio 2018. Per continuare a beneficiare delle #prestazioni che prevedono un determinato valore ISEE dovrete quindi richiedere il vostro #ISEE2018 a partire da tale data.
Tramite il sito dell’Inps o presso un qualunque Caf, è il momento di ripresentare la Dsu, la dichiarazione unica necessaria per ottenere l’Isee valido per il 2018.
#InpsInforma Vi ricordiamo che TUTTI gli #ISEE scadranno il 15 gennaio 2018!
Per continuare a beneficiare delle #prestazioni che prevedono un determinato valore ISEE dovrete quindi richiedere il vostro #ISEE2018 a partire da tale data pic.twitter.com/VfkMJOz8jB— INPS (@INPS_it) January 9, 2018
Dopo la riforma il documento ha scadenza annuale e quindi deve essere richiesto, dal 15 gennaio in poi, non solo da chi accedere alle prestazioni per la prima volta, ma anche da chi già le ha ottenute in passato.
Ecco tutte le informazioni utili (fonte INPS)
Come richiedere la nuova Isee
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. L’INPS mette a disposizione degli utenti delle istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell’ISEE.
La DSU e l’ ISEE servono a tutti gli utenti che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.
L’ ISEE consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.
L’ ISEE è ricavato dal rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica ( ISE è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.
Sono previste maggiorazioni di:
- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.
Come presentare la domanda
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
La DSU può essere presentata:
- all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
- al comune;
- a un Centro di Assistenza Fiscale;
- online all’INPS.
I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).
Per le informazioni autodichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Per ottenere il calcolo dell’ ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, occorre compilare la DSU mini, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.
In casi particolari, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, occorre fornire informazioni aggiuntive mediante la compilazione della DSUintegrale. In altri casi, le informazioni raccolte consentono di calcolareISEE specifici ( ISEE “socio-sanitario”, ISEE “socio-sanitario residenze”,ISEE “università”, ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”).
Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione e in presenza di rilevanti variazioni del redditodovute a eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.
L’ ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU ISEE corrente.
L’INPS calcola l’ ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate, acquisite dall’Agenzia delle Entrate e reperite nei propri archivi. L’attestazione è disponibile per il dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, mediante:
- l’accesso al servizio online dedicato;
- la posta elettronica certificata;
- le sedi territoriali competenti;
- lo stesso ente al quale è stata presentata la dichiarazione, in presenza di specifico mandato conferito dal dichiarante.
L’attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all’INPS, mediante accesso al servizio online dedicato o tramite le sedi territoriali competenti.
Per quanto riguarda l’ ISEE pre-riforma 2015, il servizio online consente la consultazione della DSU e delle certificazioni ISEEottenute dall’INPS prima del 2014. Invece, riguardo l’ ISEE post-riforma 2015, il servizio consente l’acquisizione, la gestione, la consultazione della DSU da inviare per ottenere l’ ISEE e la consultazione delle certificazioni ISEE già ottenute dall’INPS.
Se dopo 15 giorni lavorativi dalla richiesta il dichiarante non ha ancora ricevuto l’attestazione, è possibile compilare l’apposito modulo per autodichiarare i dati per il calcolo dell’ ISEE e ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta.
In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso a una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare possono presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’ente erogatore acquisirà successivamente l’attestazione interrogando il sistema informativoISEE o, dove vi siano impedimenti, richiedendola direttamente al dichiarante.