Categorie: Alunni

Istruzione adulti, disposizioni a carattere transitorio

Con la C.M. n. 3 del 17 marzo 2016 il Miur ha fornito le indicazioni, per l’a.s. 2015/2016, riguardo alla valutazione periodica e finale, alla valutazione intermedia, all’ammissione agli esami di stato e alla regolarità della frequenza degli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

In riferimento alla valutazione periodica e finale, sono confermate le disposizioni dettate dall’art. 4 del DPR 122 del 2009, con alcune precisazioni. La misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (art.11, comma 10, del DPR 263/12). Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata la certificazione prevista dall’articolo 6, comma 6 del DPR 263/12 che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo.

Poiché il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello possono essere fruiti anche in due anni scolastici, al termine del primo anno è prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto di frequentare il periodo didattico in due anni. La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze relative alle discipline, indicate nel piano delle UDA, da acquisire ad esito del  percorso di studio personalizzato (PSP) al termine dell’anno di riferimento. Qualora in sede di scrutinio ad esito della valutazione intermedia venga accertato un livello insufficiente di acquisizione (inferiore a 6) delle suddette competenze, il consiglio di Classe comunica all’adulto e alla Commissione le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento a cui l’adulto può comunque avere accesso.

 

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Per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, comprese quelle per le quali è stato disposto l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.

Infine, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale. Il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità  di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all’esame di stato.

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Lara La Gatta

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