Cosa è successo nell’istruzione e nella formazione professionale col disegno di legge di riforma costituzionale? Molto semplice. Quello che il già riformato Titolo V della Costituzione attribuiva alle Regioni trono alla Stato ed era ora se si tiene conto dei dissidi che per anni sono intercorsi fra le attribuzioni locali e la Stato centrale.
Infatti si amplia la competenza di legislazione esclusiva dello Stato, cosicchè “le disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale” torneranno allo Stato con l’obbligo di istruzione, le qualifiche e i diplomi che venivano impartite dalle Regioni. Tuttavia la filiera IFTS e ITS assegnata allo Stato rimane però distinta dall’istruzione che è disciplinata in un’altra lettera della legge.
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Diminuisce quindi la competenza legislativa delle Regioni a cui rimane solo la Formazione professionale, una nuova materia diversa dall’IeFP, quindi con attività formative diverse.
La Formazione Professionale è stata inserita tra le materie nelle quali singole Regioni potranno ottenere ulteriori competenze legislative, regolamentari e amministrative, con apposita legge dello Stato, per cui se alcune regioni vorranno avere sulla Formazione Professionale gli stessi poteri delle Regioni o Province a Statuto speciale, come il Trentino Alto Adige, potranno farne richiesta e una legge dello Stato potrà concedergliele.
Con la nuova riforma della Costituzione, a ordinamenti scolastici invariati, ci troveremmo di fronte a 3 profili dell’istruzione professionale: 1.Istruzione professionale statale, 2. Istruzione e Formazione Professionale divenuta statale, almeno nelle disposizioni generali e comuni, 3. Formazione professionale regionale, che però non darà più qualifiche e diplomi, né potrà più essere il luogo per l’assolvimento dell’obbligo.