L’istruzione parentale è prevista dal Decreto Legislativo n. 76 del 2005.
E’ però necessario dimostrare di averne la capacità tecnica.
E’ inoltre indispensabile presentare ogni anno una comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, il quale sarà tenuto a vagliare la fondatezza della domanda.
I minori dovranno poi sostenere annualmente un esame di idoneita’ “per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”
La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale dovrà inoltre vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno.
Sulla questione si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato (sentenza n. 1491 del 14 febbraio 2024), a seguito di un ricorso proposto da alcuni genitori che intendevano provvedere “all’educazione familiare” dei propri figli, senza accettare alcun controllo o verifica da parte della scuola.
Quando si parla d’istruzione, si affronta un tema molto delicato che non può essere delegato alle famiglie (la Costituzione prevede infatti l’obbligatorietà dell’«istruzione inferiore» – art. 34 e il diritto-dovere dei genitori di istruire i figli – art. 30); inoltre, il Sindaco è tenuto a verificare l’adempimento dell’obbligo d’istruzione, la cui inosservanza è anche punita ai sensi dell’art. 731 del c.p.
Il massimo organo della Giustizia Amministrativa ha pertanto confermato che l’istruzione parentale non può essere considerata dai genitori come un’istruzione fai da te, al di fuori di alcun controllo, verifica e monitoraggio da parte dello Stato, che ha anzi il dovere di tutelare il minore, assicurando comunque il suo diritto di ricevere un’istruzione adeguata.
Per completezza, c’è da dire che sulla tematica è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione (ordinanza n. 23802/2023) che ha escluso che i genitori siano tenuti anche a sottoporsi ad un monitoraggio da parte dei servizi sociali, ammissibile- secondo la Corte -solo qualora sia stato accertato un rischio di pregiudizio per il minore.
La Corte ha dunque affermato che i genitori hanno il diritto, costituzionalmente garantito, di provvedere direttamente all’istruzione dei propri figli “senza che i medesimi frequentino istituti scolastici”, seppure sotto il controllo delle autorità competenti e nell’effettivo rispetto delle regole.
Come si vede, si tratta di un tema caldo e complesso, che le decisioni della Magistratura contribuiranno a chiarire.
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