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Istruzioni in materia di pagamento di stipendi e di pensioni: novità dal 1° marzo 2010

La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 9 del 23 febbraio 2010, illustra le principali novità in materia di accreditamenti introdotte dal suddetto decreto legislativo, limitatamente al pagamento di stipendi e di pensioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche – Inpdap.
In particolare, a decorrere dal prossimo 1° marzo, nell’emettere i titoli di spesa per il pagamento di stipendi e di pensioni, le Amministrazioni interessate dovranno tenere debitamente conto dei termini previsti per l’accreditamento delle partite stipendiali e pensionistiche e dei tempi di esecuzione delle relative disposizioni di pagamento, in quanto il decreto in esame, all’articolo 23, dispone che la data di valuta per l’accredito di somme sul conto del beneficiario di un pagamento non possa essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, cioè dell’istituto di credito di cui il soggetto beneficiario si avvale. Parimenti, la disponibilità delle risorse per il beneficiario è contestuale all’accredito delle stesse sul conto acceso presso il medesimo istituto di credito.
In altri termini, nel caso di pagamenti effettuati tramite bonifico a favore degli aventi diritto, compresi gli accrediti su libretto postale, veicolati tramite la Banca d’Italia, la disposizione per il pagamento di stipendi e di pensioni che perviene alla tesoreria statale consente alla Banca d’Italia di trasferire alla Rete Nazionale Interbancaria-Rni singole disposizioni di bonifico, con accredito automatico al conto corrente bancario o postale del beneficiario. La Ragioneria si riferisce ai pagamenti effettuati tramite il Service Personale Tesoro-Spt, agli stipendi pagati dalle Amministrazioni con mandato informatico ed alle pensioni erogate dall’Inpdap. Secondo le nuove norme, considerate le scadenze mensili di pagamento degli stipendi e delle pensioni, l’estinzione del titolo di spesa dovrà essere fissata lo stesso giorno stabilito per l’accreditamento e non più con tre giorni di anticipo, come previsto fino ad ora dall’articolo 4 del D.P.R. n. 21/1984.
Il riconoscimento da parte della banca del beneficiario di disponibilità e valuta nella stessa giornata in cui ha ricevuto i fondi da parte della tesoreria statale consente, infatti, di assicurare l’accreditamento delle pensioni e degli stipendi nella data stabilita e di far coincidere tale data con quella di estinzione del relativo titolo di spesa.
Non sono, invece, per il momento previste modifiche circa la data di regolamento dei pagamenti disposti in contanti presso gli uffici postali (c.d. bonifico domiciliato), in quanto gli stessi non si configurano quali accrediti in conto del beneficiario finale e, pertanto, non la Ragioneria non ritiene che rientrino nell’ambito di applicazione del citato articolo 23.
Per quanto riguarda le Amministrazioni che si avvalgono di istituti di credito diversi dalla tesoreria statale per effettuare gli accrediti di stipendi e di pensioni, nell’ambito dei rapporti convenzionali instaurati, esser potranno chiedere ai rispettivi istituti di credito una revisione dei termini osservati nell’esecuzione dei pagamenti, per quanto possibile in coerenza con la ratio e le innovazioni recate dal decreto legislativo n. 11/2010, fermo restando il rispetto del limite massimo di tre giorni operativi.
Lara La Gatta

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