I lettori ci scrivono

Italia, il Paese dei ricorsi, ma c’è chi vigila…

È ben nota la vicenda di alcuni docenti non abilitati che, dopo vari rimpalli in Tribunale, sono stati ammessi alla partecipazione del Concorso Docenti 2016, il cui requisito principe era il possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

Il Consiglio di Stato, in via cautelare, aveva ordinato la partecipazione di coloro che avevano presentato domanda per le classi di concorso per le quali non risultavano essere stati attivati percorsi abilitanti ordinari: A53 – A55 –A56 – A446 –AA24 –AA25 – AB24 – AB25 – AB56 –AC24 –AC25 – AD07 –AD08 – AD24 –AD25 – AG56 –AJ55 – AK56 – B16 – B22 – B24 –B25 – A10 – A23 – AB5 – B02 – C240.

Fin qui nulla di strano, ma nel calendario delle Prove Suppletive (Gazzetta n. 28 del 11 aprile 2017) vengono inserite altre classi di concorso a seguito di provvedimenti giurisdizionali ottenuti anche dal personale di ruolo e dunque già abilitato, che ne richiedeva la partecipazione.

In questo grande calderone, promosso anche da un Sindacato in particolare, però si è perso di vista un punto fondamentale ossia che i docenti non abilitati lamentavano la mancata attivazione di percorsi abilitanti e dunque tra i Motivi del Ricorso leggiamo che in ragione dei tempi e dell’esiguità dei percorsi abilitanti numerosi ricorrenti si sono parimenti trovati nell’impossibilità oggettiva di conseguire l’abilitazione perché laureatisi successivamente all’attivazione dei percorsi.

Il 12 luglio 2019 il Tar del Lazio ha così sentenziato nel merito: […] la partecipazione al concorso deve essere consentita a tutti coloro che non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario” (e, quindi, per tutte le classi per le quali non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato). La domanda deve, invece, essere rigettata per i ricorrenti non rientranti nella citata categoria, per i quali, al contrario, non si estende il descritto giudicato di annullamento e il collegio non ritiene sussistenti adeguate ragioni per consentire la partecipazione a una procedura concorsuale in assenza del titolo abilitativo. […]

Adesso tocca ai singoli USR applicare la Sentenza e ripristinare quella correttezza deontologica che ultimamente è venuta a mancare nella scuola italiana. La verifica è più facile di quanto si possa pensare: basta richiedere ai ricorrenti la data di conseguimento della laurea e la classe di concorso richiesta e confrontarla con quelle dell’ultimo TFA Ordinario bandito a maggio 2014 (con proroga di conseguimento della laurea al 31 agosto 2014).

Spero che gli USR non sciolgano la riserva senza aver prima verificato la posizione dei ricorrenti, altrimenti potrebbero essere tacciati di falso ideologico insieme a chi non ha dichiarato il vero e al sindacato che si è fatto promotore del ricorso “calderone” dai docenti controinteressati.

Filomena Pinca

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