Concorsi

ITP ammessi al concorso docenti abilitati. Lo dice il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ribalta la posizione del TAR Lazio, che lo scorso maggio aveva giudicato negativamente il ricorso degli insegnanti tecnico pratici, stabilendo la chiusura per gli ITP al concorso riservato ai docenti con abilitazione. Invece, il decreto presidenziale del 24/07/2018 dei giudici di Palazzo Spada ritengono legittimo il ricorso e inseriscono, con riserva, i ricorrenti anche se questi non comparivano il 31 maggio 2017 nelle GaE o nelle graduatorie di istituto.

Il Consiglio di Stato ammette gli ITP con riserva

Le ragioni del Consiglio di Stato si rintracciano nella sentenza nel punto in cui si fa riferimento al “il principio per cui allorché si richieda l’abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell’abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato …”

Pertanto, la partecipazione al concorso deve essere consentita anche agli ITP, i quali da un lato sono muniti del “prescritto titolo di studio”, ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall’altro, come è stato affermato in causa e non specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario”;

Le riserve del TAR Lazio

Lo scorso maggio, ricordiamo, il TAR del Lazio si era espresso negativamente sulla vicenda: “in conclusione giova soggiungere che non appare irragionevole ed illogico ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione il limitare, come consegue all’applicazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la partecipazione allo speciale ed agevolato concorso de quo, ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31.5.2017 o che abbiano conseguito l’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specialità delineati più sopra poiché consiste in una sola prova orale, oltretutto assai semplificata (consistendo in una lezione su uno degli argomenti già resi noti alcuni giorni prima ai candidati) e non si articola in una procedura selettiva per merito comparativo, come d’ordinario avviene nei concorsi pubblici, bensì in una valutazione non selettiva, che immette alla frequenza di un percorso abilitativo di un solo anno, al termine dei quale il candidato viene immesso nei ruoli dello Stato”.

A questo punto, si attendono le date per le prove suppletive, che il Ministero dell’Istruzione, dovrebbe comunicare a breve.

LEGGI LA SENTENZA

Fabrizio De Angelis

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