Dopo le indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione di procedere all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti ITP che avevano proposto ricorso al Tar avverso il DM 374/2017, si è presentata qualche difficoltà in ordine al trattamento dei docenti che avevano proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in luogo del ricorso al Tar.
Alcune istituzioni scolastiche addirittura, dopo aver inserito i ricorrenti al Capo dello Stato, in questi giorni stanno provvedendo al loro depennamento con risoluzione dei contratti di supplenze eventualmente stipulati.
In questo fronte si inserisce un’interessantissima pronuncia del Tribunale di Sondrio.
In particolare, con provvedimento emesso lo scorso 24 novembre, accogliendo l’istanza cautelare formulata dagli avvocati Giuseppe Cundari e Marco Matano, il Giudice del Lavoro di Sondrio ha accolto il ricorso volto all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto di un docente ITP che aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il DM 374/2017.
In particolare, il Tribunale di Sondrio ha ritenuto sussistenti i “…..presupposti di base del fumus boni iuris dell’accoglimento della domanda di merito e del periculum in mora, sia dello specifico presupposto del cd. pericolo del pericolo ( pericolo che il decorso del tempo occorrente per la mera convocazione della controparte sia di per sè idoneo a pregiudicare l’attuazione del provvedimento cautelare ) necessari per l’accoglimento inaudita altera parte della domanda cautelare proposta dalla ricorrente” e condividendo, quanto “le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’insussistenza in capo all’Amministrazione scolastica del potere negoziale di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro già stipulato inter partes in mancanza dell’avveramento della specifica clausola risolutiva espressa ivi pattuita (“il presente contratto di lavoro deve intendersi condizionato risolutivamente al contenzioso attualmente in atto”) giacché siffatto contenzioso – originato dal ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla ricorrente – è tuttora pendente, nonché in ordine all’illegittimità della revoca dell’ammissione della ricorrente con riserva nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto motivata sic et simpliciter per la presentazione da parte della ricorrente di un ricorso straordinario al Capo dello Stato anziché al T.A.R., posto che ormai il pregresso dibattito sulla natura del primo è ampiamente risolto in favore della sua natura giurisdizionale…..ed apparendo dunque del tutto irragionevole siffatta differenziazione, tanto più che il ricorso straordinario – è noto – viene deciso sulla base delle determinazioni in proposito, sostanzialmente vincolanti, del Consiglio di Stato…” ha ordinato “all’Amministrazione di reintegrare la ricorrente senza soluzione di continuità nel posto di lavoro in precedenza da essa occupato, nonché di reinserirla, con la predetta riserva, nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Sondrio…..”.
Il Giudice del Lavoro di Sondrio, quindi, dopo aver confermato la totale equiparazione tra il ricorso straordinario al capo dello stato ed il ricorso al Tar, da un lato ha dichiarato l’illegittimità del disposto depennamento della ricorrente dalla II fascia delle graduatorie di Istituto, dall’altro, ha acclarato che l’Amministrazione scolastica non avrebbe potuto risolvere unilateralmente il contratto di lavoro già stipulato, non essendosi ancora definito il contenzioso in corso.