Con l’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, gli Istituti tecnici superiori, che ne sono parte integrante, assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
Per accedere al Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore, gli ITS Academy devono essere riconosciuti e accreditati dalle Regioni o, in via transitoria, dal Ministero dell’Istruzione.
Il Ministro dell’Istruzione, con proprio decreto, individua le aree tecnologiche a cui afferiscono gli ITS, definendone le figure professionali e i diplomi rilasciati al termine di ciascun percorso formativo.
La circolare INPS 25 novembre 2024, n. 98 illustra la normativa istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con riferimento al riscatto ai fini pensionistici dei relativi percorsi di formazione.
Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di almeno 800 ore.
I titoli, rilasciati con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, sono:
Ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022 “ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all’articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici”.
In proposito, l’INPS chiarisce che la facoltà di riscatto può riconoscersi al titolo conseguito, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022, purché l’ITS lo abbia conferito in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo oppure al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all’atto del conferimento, l’ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 99/2022. In ogni caso deve risultare che il titolo rientri in uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 3 della legge n. 99/2022 o sia equivalente ed equipollente a uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto delle medesime disposizioni.
In ogni caso, il riscatto può essere concesso, per il corso legale e nel limite dello standard minimo ossia quattro semestri se si tratti di percorso formativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera a), o sei semestri se si tratti di percorso formativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera b).
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