La nota ministeriale n° 583 del 29 marzo 2024 ha, di fatto, avviato, per l’anno accademico 2023/2024, il IX ciclo di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, fissando le date del test preselettivo nel mese di maggio del 2024 secondo il seguente ordine: scuola dell’infanzia giorno 7, scuola primaria giorno 8, scuola secondaria di primo grado giorno 9 maggio e scuola secondaria di secondo grado il 10 maggio.
Sono ammessi senza affrontare la prova preselettiva, i candidati che:
• I soggetti che nei percorsi precedenti, pur avendo superato la prova preselettiva non si sono trovati in posizione utile per accedere alle prove successive;
• I soggetti che avendo superato le prove in un precedente ciclo e trovandosi in posizione utile hanno avviato il percorso che in seguito hanno dovuto sospendere per i motivi più svariati;
• I soggetti che sono risultati vincitori in più procedure esercitando una determinata opzione per un ordine di scuola piuttosto che per un altro o risultati idonei ma non in posizione utile negli ordini di scuola per i quali hanno chiesto di partecipare;
• in deroga a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del D.M. 92/2019, degli aspiranti che hanno superato la prova preselettiva dell’VIII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19 non abbiano potuto sostenere le successive prove;
• I soggetti che usufruiscono della legge 104 del 1992;
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il ministro della ricerca e dell’università, hanno ritenuto necessario con il decreto n° 549 del 29 marzo 2024 determinare la quota del 35% di riserva per i soggetti che, in attuazione del comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni, e che abbiano il titolo di studio valido per l’insegnamento.
Il decreto suddetto precisa inoltre che, i soggetti con tre anni di servizio accedono direttamente ai percorsi in parola, tuttavia, qualora le domande dovessero essere superiori alla quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è eseguita dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A.
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