Home Sicurezza ed edilizia scolastica L’alternanza scuola-lavoro deve svolgersi in sicurezza

L’alternanza scuola-lavoro deve svolgersi in sicurezza

CONDIVIDI

La legge n. 107/15 all’art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado; 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei. La norma prevede specifici finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le imprese che realizzeranno l’alternanza.

È il Dlgs n. 77/2005, applicativo della legge n. 53/2003, che ha introdotto la normativa sull’alternanza scuola-lavoro. A tal riguardo lo studente in alternanza ha diritto ad essere tutelato in quanto considerato “lavoratore” dall’art. 2 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i. 

Si ricorda che nei progetti di alternanza scuola-lavoro il soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e il soggetto ospitante (azienda) devono allargare la rete di tutela interfacciando le varie figure DL, Tutor, RSPP, ecc.) preposte al sistema di gestione della sicurezza. L’obiettivo principale di questa rete di competenze è quello di permettere allo studente-lavoratore l’opportunità di sviluppare “in sicurezza” questa esperienza di crescita formativa professionale.

Infatti, in questo attività formativa  non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti siano a norma di legge, ma è indispensabile che gli studenti siano preliminarmente coinvolti in un percorso info-formativo che li rendano consapevoli di essere parte attiva del sistema di tutela.