Ancora un caso di minore disabile a cui viene assegnato un numero di ore di sostegno insufficienti. Con la famiglie che ricorre al tribunale ed i giudici che estendono il monte orario così come richiesto dai genitori. La vicenda riguarda stavolta una bimba di appena sei, vittima di un seria forma di autismo: nella scuola di Vico Equense gli sono state concesse solo 17 ore, molte meno di quelle che avrebbe voluto la famiglie. Ma anche la logica, visto che la patologia di cui è affetta la bambina va collocata tra quelle gravi. Quindi, sarebbe servito il numero massimo di ore di assistenza.
Come spiegato da un articolo di un giornale locale che riassume la storia, dello stesso avviso si è detta la “commissione medica per l’accertamento dell’handicap sugli studenti che, a seguito di visita effettuata alcuni mesi prima, conferma che le condizioni della piccola sono delicate. «Handicap grave» è impresso sul rapporto dei dottori.
Solo che “la direzione dell’istituto comprensivo opta per 17 ore settimanali: una soglia che “non soddisfa” i genitori della bambina che si affidano al proprio legale e chiamano in causa Miur, ufficio scolastico regionale e l’istituto frequentato dalla figlia”.
A questo punto la “palla” passa al Tar della Campania. Che non ha dubbi: “alla alunna autistica va data “immediata assegnazione di una docente di sostegno full time”. Nelle motivazioni, il tribunale è chiaro: «L’omissione o le insufficienze nell’apprestamento da parte dell’amministrazione scolastica di quella attività doverosa (il sostegno) si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all’attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità della fruizione del servizio scolastico».
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C’è dell’altro. «In presenza di una situazione di handicap particolarmente grave», a tutela dello studente c’è il diritto «ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell’alunno disabile» soprattutto qualora dovessero sorgere problemi circa l’insufficienza del corpo docente. Ed è qui, continua l’articolo, che il Tar va anche a richiamare la possibilità di puntare a una deroga della normativa sulle assunzioni degli insegnanti: «L’assegnazione in deroga di un insegnante di sostegno – si legge nella sentenza – deve essere commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area dell’apprendimento e tali difficoltà possono variare da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap». In questo caso, grave: «Necessario assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica».
Cosa succederà ora, visto che siamo quasi a febbraio? L’istituto comprensivo – d’accordo con il Miur e l’ufficio regionale – potrà andare in deroga alla normativa circa il rapporto insegnanti/alunni assumendo un docente aggiuntivo, ovviamente con un contratto fino al prossimo 30 giugno.
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