Home Alunni L’ammissione all’esame assomiglia ad un salvacondotto per il diploma: le operazioni preliminari

L’ammissione all’esame assomiglia ad un salvacondotto per il diploma: le operazioni preliminari

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Dei 28 articoli che compongono l’OM 37/2014, in assolto il più lungo è l’art. 4 sulla sede degli esami ma sono tra i più lunghi gli artt. 2, 3 e 7 sull’ammissione dei i candidati interni ed esterni. Mentre rimandiamo alle lettura completa del testo dell’O.M. forniamo una nostra sintesi degli articoli relativi all’ammissione agli esami.
CANDIDATI INTERNI (cfr. Art. 2).
Sono ammessi all’esame di Stato: gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; gli alunni che siano stati ammessi alla abbreviazione per merito, iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento; gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento. L’ammissione avviene attraverso la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale, effettuata dal CdC. Gli alunni certificati con un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.) sono ammessi a sostenere gli esami su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione.
Si precisa infine che, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le deliberazioni del CdC di non ammissione devono essere puntualmente motivate, mentre per gli ammessi il CdC è libero circa la forma delle delibere ma solo per gli ammessi deve pubblicare – all’albo dell’Istituto sede d’esame – i voti di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio del credito scolastico dell’ultimo anno e del credito complessivo.
CANDIDATI ESTERNI (Art. 3).
Sono ammessi all’esame di Stato coloro che: compiano il 19.mo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico, ma per chi compie il 23.mo è esentato dal presentare qualsiasi titolo di studio inferiore; siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale; abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell’UE sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, previo superamento dell’esame preliminare; mentre quelli non appartenenti ai Paesi dell’UE che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7.
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI (Art. 7).
L’ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
QUESITO FINALE.
Ma se un candidato all’esame per avere l’ammissione deve esserevalutato (da parte del CdC giudicante) almeno con la sufficienza in ogni disciplina e nel comportamento, come può non conseguire il diploma di “maturità” a distanza di meno di un mese? E per una commissione, non diventa arduo “bocciare” chi qualche settimana prima viene ammesso agli esami con almeno sei decimi in ogni materia?