Dopo un lunghissimo iter parlamentare, durato oltre due anni, il 18 ottobre il ddl lavoro è diventato Legge dello Stato. L’Aula della Camera ha approvato, in settima lettura, il provvedimento che il 31 marzo il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aveva rinviato alle Camere con messaggio motivato in cui aveva sottolineato alcune criticità, tra cui l’estrema eterogeneità di un testo, inizialmente di 9 articoli, lievitato a 50 articoli. Tra le novità, che nelle prossime settimane troveranno spazio anche in Gazzetta Ufficiale, c’è anche l’apprendistato al posto dell’ultimo anno di scuola dell’obbligo.
L’ultimo comma dell’articolo 48 stabilisce, infatti, che “l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003”. Il “tortuoso” articolo stabilisce che gli allievi potranno anticipare di un anno l’attuale ingresso nel mondo del lavoro: potranno, in pratica, cominciare a svolgere attività aziendale formativa già con il compimento del 15esimo anno. Il provvedimento non è passato inosservato: forti critiche sono pervenute da sindacati, opposizione politica ed associazioni degli studenti.