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L’Aran sulla comunicazione dello sciopero alle famiglie

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L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha recentemente risposto, con orientamento applicativo SCU_095, alla seguente domanda “Come deve essere comunicato lo sciopero alle famiglie? E’ sufficiente la comunicazione sul sito della scuola?”.

Di seguito la risposta dell’Aran.

“Per quanto concerne l’organizzazione del servizio scolastico in occasione dello sciopero e la conseguenziale comunicazione dello stesso alle famiglie da parte del dirigente scolastico, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare quanto segue.

L’accordo, sottoscritto in attuazione della legge n. 146/90 e  allegato al CCNL del 26.05.1999, all’art. 2, commi 3 e 4 prevede espressamente che “In occasione di ogni sciopero, i capi d’istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d’istituto valuteranno l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d’istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l’eventuale sostituto. Pertanto, da quanto sopra esposto, si evince chiaramente che, in caso di sciopero, il dirigente scolastico valuterà, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l’eventuale riduzione del servizio scolastico e comunicherà alle famiglie, entro i 5 giorni previsti, i prevedibili criteri organizzativi che saranno utilizzati per garantire il servizio stesso.

Per quanto concerne le modalità di comunicazione dello sciopero, essendo una questione tipicamente gestionale, la stessa rientra nell’autonoma valutazione dell’amministrazione interessata che dovrà verificare la soluzione più opportuna, in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative, nonché alla strumentazione tecnica eventualmente a disposizione dell’istituto”.