In altri termini in questo articolo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro si regolano le relazioni sindacali che devono intercorrere tra dirigente scolastico ed Rsu e/o delegati provinciali dei sindacati firmatari del contratto. Nel comma 2 dell’art. 6 succitato si indicano i doveri del dirigente scolastico nei confronti delle rappresentanze sindacali. Questi doveri sono suddivisi in tre fasi:
1. Informativa preventiva
2. Contrattazione
3. Informativa successiva
Se il dirigente non rispettasse una di queste tre fasi si configurerebbe da parte sua un comportamento chiaramente anti-sindacale. Alcuni dirigenti scolastici folgorati dalla legge 150/2009 (Legge Brunetta) hanno ritenuto di non rispettare più alcune parti dell’art.6 del CCNL perché secondo loro superati dalla stessa legge 150. Una sentenza del tribunale di Torino del 3 luglio 2012 dà ragione alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali e ribadisce il ruolo della rappresentanza sindacale e della contrattazione nell’istituzione scolastica. Questa sentenza ci dice che l’art.6 , con buona pace di chi lo voleva morto e sepolto, deve essere rispettato in tutte le sue parti.
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