L’ATP di Reggio Calabria applica correttamente il Ccni sulla mobilità?
Ad obiettare sull’applicazione di alcune norme contrattuali del Ccni sulla mobilità da parte dell’ufficio scolastico di Reggio Calabria è la Flc-Cgil dell’omonima provincia, guidata dalla segretaria Elisa Gambello. Di quali norme stiamo parlando? Chi ha ragione tra le interpretazioni dei sindacalisti della Flc Cgil reggina e i funzionari dell’ATP della città dello Stretto? Veniamo a comprendere l’oggetto delle obiezioni rivolte, anche attraverso un comunicato di queste ore, dal sindacato al coordinatore dell’ufficio scolastico reggino dottoressa Mirella Nappa.
I punti contestati dai sindacalisti della Flc Cgil di Reggio Calabria sono i seguenti:
L’ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria, assegnerebbe 6 punti per il ricongiungimento al coniuge per il personale Dos che chiede utilizzazione, cosa non contemplata secondo il Ccni del 26 febbraio 2014;
Inoltre lo stesso ufficio applicherebbe in modo restrittivo la precedenza ai sensi dell’art. 8 punto IV g), del CCNI sulla mobilità annuale del 26 marzo 2014 , ritenendo che il figlio referente unico che è anche l’unico figlio convivente con il disabile, fruisce del beneficio della legge 104/92 art. 33, commi 5-7, solo se gli altri figli (non conviventi con il disabile) producono autodichiarazione in cui emergono ragioni esclusivamente oggettive, per cui tali altri figli non si possono prendere cura del genitore che si trova in stato di gravità, altro punto non contemplato dal Ccni del 26 febbraio e in quello del 26 marzo 2014 riferito alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Il sindacato della Flc-Cgil reggina ha ragione di pensare che su questi punti le norme contrattuali sono malamente interpretate dal suddetto ufficio scolastico, per cui chiede chiarezza interpretativa al fine di garantire una giusta ed equa applicazione di tale norme, come accade, tra l’altro, in tutti gli altri uffici scolastici d’Italia. Veniamo nello specifico a scrivere come andrebbero, almeno secondo la Flc-Cgil di Reggio Calabria, interpretati i punti sopra esposti.
Nel caso dei docenti in organico di sostegno (Dos) che chiedono utilizzazione il punteggio del ricongiungimento non va in alcun modo valutato. Si consiglia di leggere attentamente l’art. 30 comma 5 e poi l’art. 23, comma 15, del CCNI 26 febbraio 2014. Dalla lettura di questi due articoli è facile comprendere che per i trasferimenti e passaggi di ruolo i Dos sono considerati alla stregua dei DOP (art. 30 comma 5: Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia nell’ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale); leggendo poi l’art. 23 comma 15 si evince che per i Dop ma quindi anche per i Dos l’ufficio territorialmente competente graduerà i docenti predetti in base al punteggio loro attribuito dal dirigente scolastico dell’istituto in cui prestano servizio. Il dirigente scolastico attribuirà il punteggio in base alla tabella A) di valutazione dei titoli per i trasferimenti tenendo conto esclusivamente delle lettere A), B), A1), B2) del titolo I, delle lettere B), C) del titolo II e del titolo III dell’allegato D. A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. Come si può vedere in modo chiaro ed evidente nel titolo II (esigenze di famiglia) manca la lettera A) che si riferisce appunto al ricongiungimento al coniuge. Siccome i due contratti sulla mobilità del 26 febbraio e del 26 marzo 2014 non sono disgiunti, come forse pensa l’ufficio scolastico di Reggio Calabria, si dovrebbe concludere che il punteggio di ricongiungimento al coniuge per le utilizzazioni di Dop e Dos non deve essere calcolato. La Flc-Cgil calabrese vorrebbe sapere da parte del Miur quale sia la giusta applicazione di questa norma contrattuale.
Anche nel caso dell’art.8 comma 1 punto IV lettera g) del Ccni mobilità annuale 26 marzo 2014, ci sono precise considerazioni tecniche fatte dal sindacato reggino. Premettiamo che in relazione al punto g, c’è un refuso linguistico che potrebbe indurre a cattiva interpretazione. Nella fattispecie il refuso linguistico di cui parliamo è la congiunzione che evidenziamo di seguito: la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine “e” che convive con il soggetto con disabilità. Tuttavia non si può non tenere nel dovuto conto, in quanto non esiste disgiunzione tra i Ccni del 26 febbraio e 26 marzo 2014, di quanto scritto nell’art. 7, comma 1, punto V del Ccni del 26 febbraio 2014. In tale articolo, e questa è la ratio anche per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, c’è scritto che “L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile”. Anche in questo caso si chiede al Miur quale sia l’interpretazione corretta. In buona sostanza ha ragione la Flc-Cgil di Reggio Calabria o invece dobbiamo fare un plauso ai meriti interpretativi dell’ATP reggina. Ci sarebbero anche altre interpretazioni differenti tra questo ufficio scolastico e questo sindacato, ci accontentiamo di sapere chi ha ragione su questi due punti.