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L’attività didattica e di ricerca “raddoppia” per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno

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A stabilirlo è il decreto n. 167 del 26 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2011, con il quale vengono stabiliti i criteri per la sottoscrizione delle convenzioni e le modalità di ripartizione dei relativi oneri.
Le convenzioni hanno durata minima di un anno, sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore, e possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche.
Inoltre, le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore interessato ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l’opzione per il regime di tempo definito. La risoluzione delle convenzioni ha comunque effetto dall’inizio dell’anno accademico successivo. 
Attraverso le convenzioni dovranno essere stabilite le modalità di ripartizione dell’impegno annuo del professore o ricercatore (specificando gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei), la ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di valutazione dell’attività didattica e di ricerca.

E, infine, le convenzioni definiscono le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.