Sta producendo le prime “vittime” professionali l’inerzia del Ministero dell’Istruzione sulle migliaia di nomine stipulate quest’anno dai dirigenti scolastici a docenti e unità di personale Ata per coprire i posti vacanti attraverso dei contratti “in attesa dell’avente diritto”. Ignorando le indicazioni fornite dallo stesso Miur e dai giuristi dello Stato, secondo cui questi contratti andrebbero considerati a tutti gli effetti annuali, continuano a pervenire notizie di supplenti trattati come se fossero temporanei. Applicando quindi nei loro confronti le penalizzazioni in busta paga previste nei casi di malattia di un precario assunto per pochi giorni. Ma soprattutto, facendo scattare nei loro confronti il licenziamento. È accaduto in Piemonte, dove si è arrivati a calcolare che sarebbero 300 i lavoratori a rischiare di rimanere illegittimamente senza posto di lavoro. Uno di loro, un assistente amministrativo, ha già subìto questo trattamento: la signora, pur occupando un posto libero, quindi fino al 30 giugno, è stata licenziata perché ha superato il mese di malattia, consentito per le supplenze brevi, a seguito di una convalescenza di tre mesi. “Stiamo assistendo – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – a una situazione paradossale: sebbene si tratti di incarichi annuali, assegnati fino all’avente titolo, vengono considerati come supplenze temporanee. Applicando, quindi, la normativa su assenze e permessi relativa alle supplenze brevi. Vorremmo sapere perché il Ministero dell’Istruzione non prende posizione, dando seguito a quanto l’Anief aveva chiesto al Miur già nel mese di ottobre: occorre intervenire con una nota, da indirizzare a tutti i dirigenti scolastici, attraverso cui si chiarisca in modo inequivocabile la corretta disciplina da applicare al contratto stipulato”. “La mancanza di indicazioni – continua Pacifico – rischia invece di produrre un’enorme mole di contenziosi. Come quello che l’Anief sta conducendo per l’assistente amministrativo licenziato ingiustamente in Piemonte: il sindacato ha già inviato una diffida indirizzata al dirigente scolastico, all’Ambito territoriale, all’Ufficio scolastico regionale e al Miur. A questo punto, in assenza di un intervento del Ministero, non rimane che impugnare il decreto di licenziamento. E lo stesso accadrà per tutti i lavoratori licenziati ingiustamente. Con l’amministrazione – conclude il sindacalista Anief-Confedir – destinata a pagare gli arretrati ai supplenti messi alla porta, con tanto di interessi, e le spese processuali”. Quanto sopra denunciato non capiterà, invece, in Veneto dove l’Ufficio Scolastico Regionale, dopo aver chiesto il parere dell’avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, il 12 marzo scorso ha emanato la nota prot. n. 2957. Questa chiarisce che “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche”. Mentre la nota n. 6677/12 del Miur non risolve il problema poiché stabilisce a posteriori i diritti del supplente annuale. Se l’assenza di oltre trenta giorni per malattia avviene prima della conferma sul posto annuale si applica il licenziamento. Chiediamo quindi al MIUR di intervenire sulla questione tenendo conto del parere, prot. n. 2957, dell’avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia. Pertanto, il personale docente e Ata nominato in attesa dell’avente diritto che si è visto decurtare la retribuzione per assenza di malattia o che è stato licenziato, può rivolgersi alle sedi territoriali Anief o scrivere (anche se docenti) a a[email protected].
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