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L’insegnante di sostegno non può supplire altri docenti

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Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, era stato chiaro. Attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (nota prot. n. 4274 del 4/8/2009), aveva chiarito che: che “….. l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

 
L’Usr per la Puglia, a seguito di una richiesta di risarcimento danni da parte dei genitori di un alunno disabile che si è fatto male in quanto lasciato solo dalla sua insegnante diventata “supplente”, ha diramato in merito una nota del 4 maggio 2011 avente come oggetto, “utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni.
 
Per visionare la nota dell’Usr per la Puglia del 4 maggio 2011, prot. n. 76, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.