Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, era stato chiaro. Attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (nota prot. n. 4274 del 4/8/2009), aveva chiarito che: che “….. l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
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