Certo l’assegnazione delle supplenze ai docenti di sostegno è un problema molto sentito e sul quale non è sempre facile fare chiarezza, in quanto la normativa è tutt’altro che chiara e univoca. E spesso viene invocata dalla parti in causa per sostenere gli interessi ora dell’una ora dell’altra.
L’unico punto fermo è che, in presenza dell’alunno con disabilità, mai il docente di sostegno può essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente. Infatti, all’art.13 comma 6, la Legge 104/92 dispone chiaramente che “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”
Inoltre ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo disabile a lui affidato: egli è dunque contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento e la sua funzione non viene meno anche quando è assente il docente curricolare.
Non a caso il MIUR nelle Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità ha precisato: “(…) l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.
Tale indicazione è stata ribadita dalla Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
E quando l’alunno disabile è assente? L’orientamento adottato in alcune scuole o USR più attenti al problema è infatti quello di consentire supplenze ai docenti di sostegno in orario sulla classe solo quando l’alunno con disabilità è assente.
Qualora sia prevista una specifica attività didattica con la classe, dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell’alunno con disabilità, è opportuno farlo presente al Dirigente Scolastico (responsabile per l’assegnazione della supplenza) affinchè provveda a individuare altro personale docente in servizio.
Quando l’alunno disabile è assente, dunque, l’interpretazione della norma si biforca sostanzialmente in due direzioni opposte.
1. La norma che vieta l’utilizzo del docente di sostegno nelle supplenze vale solo se l’alunno con disabilità è presente a scuola. Quando invece è assente, deve ritenersi che l’insegnante per le attività di sostegno rimanga a disposizione della comunità scolastica e possa essere utilizzato per supplenze ovunque, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione. Né è legittimo, sostenere che, essendo egli docente in una classe, anche quando manchi l’alunno con disabilità debba rimanere a disposizione solo di quella classe; infatti il docente, in caso di assenza dell’alunno per la cui integrazione è stato nominato, si trova in condizioni simili a quelle di un docente curriculare quando tutta la sua classe sia assente (p. es. per una gita) e quindi a disposizione di tutta la scuola.
2. L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di sia di presenza sia di assenza dell’alunno disabile, non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.
Pertanto, in caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare.
Molti dirigenti si orientano così: solo nel caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione, a patto che ciò non arrechi danno alla situazione dell’alunno disabile e della classe
Se è assente l’insegnante curricolare, che condivide la stessa classe, in base al principio della contitolarità dell’insegnante di sostegno (art 13.b6L.104/92), non si parla nemmeno di supplenza, ma di diversa organizzazione dell’attività didattica. Anche questa situazione va comunque contenuta in un intervallo temporale ragionevole per evitare pesanti ricadute sulla qualità dell’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità.
Naturalmente ogni situazione va valutata singolarmente, ma principio guida dovrà essere il buon senso.
Riassumendo: il docente di sostegno non dovrà essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti, né in presenza né in assenza dell’alunno disabile, a meno che non ricorrano situazioni di particolare urgenza, nelle quali può essere richiesta la sua volontaria disponibilità. Ciò, è ovvio, deve avere il carattere della eccezionalità e non può e non deve diventare una regola,
Il docente di sostegno resterà nella propria classe qualora sia assente il collega di compresenza, organizzando in modo differente il lavoro di integrazione. Sarà possibile contravvenire a questa regola nei casi di particolare gravità, individuati come tali all’interno dei consigli di classe. Si tratta di quei casi nei quali l’alunno con handicap ha bisogni che non consentono al docente di dedicarsi all’intera classe.
Resta un criterio imprescindibile: la necessità di condivisione degli sforzi che orientano la comunità scolastica a un lavoro sereno e proficuo per condurre gli studenti al più alto grado di successo formativo.
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