La Corte dei Conti dell’Umbria ha assolto una docente di scuola media, a cui la Procura aveva chiesto il pagamento di una somma pari a oltre € 21.000,00 (oltre interessi) a titolo di danno erariale.
Lo scrive Dirittoscolastico.it che fa riferimento alla sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012 con cui il Tribunale di Perugia aveva condannato il Miur al risarcimento dei danni derivanti da un incidente occorso (nel 2001) ad uno studente di una scuola media della Provincia di Terni.
Durante una lezione di musica, con la presenza in aula della docente, uno studente aveva riportato un serio trauma oculistico – con invalidità permanente al 7% – a seguito del lancio di una gomma da parte di un compagno di classe.
All’esito del giudizio il Giudice civile, scrive dirittoscolastico.it, ha condannato l’Amministrazione Scolastica (€ 14.005,02 per danno non patrimoniale, il resto, fino a un totale di € 21.183,60 per danno patrimoniale, spese di giudizio, consulenza tecnica di parte, interessi e rivalutazione).
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La docente dinnanzi alla Corte dei Conti si è difesa affermando l’assenza nell’accaduto di una sua colpa grave.
La Corte dei Conti, con sentenza n. 130 del 14 dicembre 2015, ha pienamente assolto l’insegnante, affermando che la sua condotta “in punto di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità dell’evento occorso durante lo svolgimento della sua lezione, non sia stata caratterizzata da straordinaria incuria o grave negligenza; ciò che ad esempio si sarebbe potuto contestare se l’insegnante avesse lasciato l’aula e di conseguenza fosse venuta meno ai suoi obblighi di vigilanza. Questi esigevano, in concreto, la sua presenza e esigevano altresì anche il mantenimento dell’ordine e della disciplina, dovendosi comunque conciliare tale ultima incombenza con lo svolgimento regolare della lezione (in aula l’obbligazione principale dell’insegnante è “fare” lezione). Questa, anche per unanime riconoscimento dei “testimoni”, si stava svolgendo, essendo l’insegnante alla lavagna, con le spalle alla scolaresca. Che poi gli studenti, durante lo svolgimento della lezione, mentre l’insegnante dava loro le spalle, fossero irrequieti e indisciplinati, è questione che non può imputarsi – a titolo di colpa grave – alla medesima insegnante, bensì in misura rilevante agli stessi ragazzi, che approfittarono della situazione.
In conclusione, il Collegio ritiene di assolvere la prof.ssa (…) per assenza dell’elemento psicologico della colpa grave. La Corte dei Conti ha anche condannato la Procura al pagamento delle spese legali della docente.
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