Ed essendo tale è conteggiato nelle ore di lezione. Durante l´intervallo gli alunni debbono essere vigilati dai docenti secondo le modalità fissate dal regolamento interno, deliberato dal Consiglio di istituto ai sensi del Dec. Leg. 297 del 16 aprile 1994, art. 10 comma 3 lett. a.
Il tempo dell´intervallo in cui l´insegnante è assegnato a funzioni di vigilanza sugli alunni rientra quindi nell´ordinario orario di lezione settimanale.
A tal proposito si riporta, come esempio, il contenuto di una possibile circolare sulla vigilanza, che potrebbe essere comune a molte scuole residenti nel territorio nazionale.
“ Ai fini di una più efficace azione di vigilanza sia interna, che esterna, è necessario che le varie componenti scolastiche (insegnanti, genitori, alunni, personale ausiliario) rispettino quanto segue:
1) Il personale docente deve trovarsi nell’atrio della scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni, vigilare gli stessi ed iniziare le lezioni al suono della campanella.
2) Tutte le attività e gli spostamenti all’interno dell’edificio e relativi cortili, compreso l’uso dei servizi igienici, si svolgeranno in maniera ordinata e sotto il vigile controllo degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
3) E’ opportuno, nel rispetto dei bisogni individuali, far uscire gli alunni dall’aula ( uno alla volta ), per l’utilizzo dei servizi igienici, possibilmente verso la fine o all’inizio della lezione.
4) Durante l’intervallo il personale docente deve vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare danni a persone e cose “.