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L’ombra del Consiglio di Stato sul concorso docenti 2012, urge una soluzione

Continua a fare molto discutere la recente ordinanza, con cui il Consiglio di Stato ha posto più di un dubbio su tante assunzioni del concorso a cattedre del 2012.

La decisione, in sede d’appello, ha infatti sospeso una delle sentenze di accoglimento di uno dei tanti ricorsi proposti avverso il meccanismo della prova preselettiva previsto dal bando.

I docenti direttamente interessati hanno giustamente iniziato preoccuparsi, temendo per le conseguenze che potrebbero derivare da siffatta presa di posizione dei giudici di Palazzo Spada.

È bene ricordare, infatti, che in seguito alle pronunce di accoglimento del Tar Lazio intervenute dal maggio 2014 in poi, sono migliaia i docenti che hanno beneficiato dello scioglimento della riserva nelle graduatorie di merito del concorso e sono parecchie centinaia i docenti immessi in ruolo negli ultimi due anni scolastici.

Questi ultimi in particolare, dopo lo scioglimento della riserva, sono stati regolarmente convocati in occasione delle procedure di immissione in ruolo, e nominati a tempo indeterminato in virtù di contratti di lavoro nei quali non è stata inserita alcuna clausola di riserva o di risoluzione in caso di accoglimento degli appelli proposti dall’amministrazione.

In seguito all’immissione in ruolo, questi docenti sono stati quindi depennati dalle Gae e, in quanto di ruolo, non hanno potuto partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015, né al concorso a cattedre in corso di svolgimento.

 

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Il Ministero di viale Trastevere ha quindi – di fatto – consolidato le posizioni di questi docenti, non prevedendo in alcun modo le eventuali conseguenze dei ricorsi in appello dallo stesso proposti avverso le sentenze del Tar.

A questo punto, però, è necessario chiedersi quale tutela intenda fornire il Ministero nei confronti di questa categoria che, a prescindere dalla penosa vicenda della prova preselettiva prevista dal bando 2012, ha comunque superato le vere prove concorsuali (prove scritte e prova orale), dimostrando quindi la propria idoneità ed il proprio merito, in ossequio ai principi di cui all’art.97 della Costituzione.

Se da un lato la stessa Giustizia amministrativa, in sede di esame nel merito dei giudizi di appello, potrebbe (e dovrebbe) applicare i principi dalla stessa più volte enunciati, nel senso di ritenere assorbito il mancato superamento della prova preselettiva dal superamento delle uniche e vere prove concorsuali, ossia le prove scritte e la prova orale, dall’altro la politica dovrebbe immediatamente intervenire per risolvere sul nascere quella che potrebbe diventare un problema serio.

La strada parlamentare in verità si è già mossa, però i tempi della politica generalmente non sono mai tempestivi come dovrebbe essere; sarebbe pertanto opportuno l’avvio di un’azione di sensibilizzazione su un problema di così vasta portata. 

 

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Dino Caudullo

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