Categorie: Personale

L’orario di lavoro dei docenti è materia contrattuale non si potrebbe cambiare per legge

L’orario di lavoro del personale docente della scuola è regolato dal vigente contratto CCNL 2006/2009 art. 28 comma 5. In questo comma è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.
Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio”. Per cui è il comma 5 dell’art.. 28 del contratto che regola il numero delle ore settimanale di lezione che deve svolgere un docente.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fino a che è in vigore questo contratto, si tratta di 18 ore settimanali di insegnamento distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Per cambiare questa regola, bisognerebbe rinnovare il contratto, in quanto a regolare l’orario di lavoro del personale scolastico è una norma contrattuale e non una legge. Infatti nel testo unico è scritto : l’orario di servizio è stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Dunque se fossero vere le indiscrezioni dell’aumento di 6 ore settimanali per i docenti delle scuole secondarie, attuate dalla legge di stabilità approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, si tratterebbe ancora una volta di ostracismo contrattuale e di un trattato di guerra contro i diritti pattuiti con i lavoratori. Si tratta nuovamente da parte del Miur di calpestare a colpi di legge il patto sottoscritto con i sindacati. Bisogna ricordare che solo qualche settimana fa il Miur ha firmato una dichiarazione congiunta con tutti i sindacati che rende pienamente valido in tutte le sue parti il contratto della scuola scaduto nel 2009.
Vorremmo sapere dalla viva voce del Ministro se quella dichiarazione congiunta ha ancora un valore e se il comma 5 dell’art. 28 del contratto, rimarrà valido fino al rinnovo dello stesso.

Lucio Ficara

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