Categorie: Generico

L’orario di servizio dei docenti non si tocca

Qualora nel Piano dell’offerta formativa gli organi collegiali competenti non abbiano inteso introdurre nuove modalità organizzative della funzione docente e una nuova eventuale articolazione dell’orario, l’orario di servizio dei docenti continuerà ad essere disciplinato dall’articolo 41 del CCNL del 1995 e dall’articolo 24 del CCNL del 1999.
Così ha disposto il dicastero di viale Trastevere in risposta a numerosi quesiti che sono stati fatti pervenire sull’argomento.
Il Ministero ha richiamato anche l’intesa del 27 luglio, in fase di perfezionamento, con la quale le parti hanno inteso ribadire la vigenza delle precedenti disposizioni che regolano la questione.
In particolare, l’articolo 41 prevede che l’attività di insegnamento si svolga in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Va detto subito che dalla precedente disposizione deriva anche la prassi del giorno libero, anch’essa confermata, in quanto referente per l’interpretazione della stessa norma. Quanto all’articolo 24 del CCNL del 1999, esso introduce la facoltà, per le istituzioni scolastiche, di adottare ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche possono regolare  lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A questo proposito possono disporre l’adozione delle forme di flessibilità oraria previste dall’articolo 21 della legge n. 59/1997, avendo cura di rispettare la disciplina fissata dal contratto in ordine all’orario di servizio.

Antimo Di Geronimo

Articoli recenti

Maturità 2025, che fine ha fatto la circolare per presentare le domande? Le scuole intanto stanno dando indicazioni, confermando la prima scadenza del 30 novembre

"Nelle more dell’emissione della nota M.I.M. sui termini, modalità e presentazione delle domande, da parte…

22/11/2024

Donne vittime di violenza, ministero dell’Istruzione illuminato di rosso. Valditara: la scuola sarà al vostro fianco

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una settantina di studenti di tre…

22/11/2024

Christian Raimo sospeso dal servizio per tre mesi: mi spiace, non volevo insultare Valditara ma difendere la scuola pubblica dalla politica distruttiva – VIDEO

L’insegnante e scrittore Christian Raimo ripercorre con ‘La Tecnica della Scuola’ i motivi che hanno…

22/11/2024

Una tiktoker: “Sono bella, non ho bisogno di studiare”. Castellana (Gilda): “Questi sono i messaggi che arrivano ai ragazzi?”

La rivista online La Scuola Oggi ha organizzato un dibattito pubblico sul tema “Aggressioni in…

22/11/2024

Promuovere la sicurezza nelle scuole: al via la seconda edizione del concorso nazionale per gli studenti

In occasione della Giornata della Sicurezza nelle Scuole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito d’intesa…

22/11/2024

Benessere emotivo e relazionale degli studenti, arriva il docente facilitatore nelle scuole di Trento tra due anni

Nelle scuole della provincia autonoma di Trento sta per arrivare una grande novità: come annunciato…

22/11/2024