Qualora nel Piano dell’offerta formativa gli organi collegiali competenti non abbiano inteso introdurre nuove modalità organizzative della funzione docente e una nuova eventuale articolazione dell’orario, l’orario di servizio dei docenti continuerà ad essere disciplinato dall’articolo 41 del CCNL del 1995 e dall’articolo 24 del CCNL del 1999.
Così ha disposto il dicastero di viale Trastevere in risposta a numerosi quesiti che sono stati fatti pervenire sull’argomento.
Il Ministero ha richiamato anche l’intesa del 27 luglio, in fase di perfezionamento, con la quale le parti hanno inteso ribadire la vigenza delle precedenti disposizioni che regolano la questione.
In particolare, l’articolo 41 prevede che l’attività di insegnamento si svolga in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Va detto subito che dalla precedente disposizione deriva anche la prassi del giorno libero, anch’essa confermata, in quanto referente per l’interpretazione della stessa norma. Quanto all’articolo 24 del CCNL del 1999, esso introduce la facoltà, per le istituzioni scolastiche, di adottare ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche possono regolare lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A questo proposito possono disporre l’adozione delle forme di flessibilità oraria previste dall’articolo 21 della legge n. 59/1997, avendo cura di rispettare la disciplina fissata dal contratto in ordine all’orario di servizio.
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