Vediamo allora in breve, passo dopo passo, l’iter che porta alla definizione dell’orario d’istituto. Il primo passo è la delibera del Consiglio di Istituto sull’orario settimanale delle lezioni e sull’orario di inizio e di fine delle lezioni giornaliere, compresa la settimana corta, tenuto conto delle necessità organizzative interne ed esterne (come ad esempio i trasporti ed il servizio mensa, ove esistente, esperite tutte le possibili azioni di coordinamento con gli Enti e le Società locali)
La materia passa poi al Collegio Docenti che delibera sui criteri didattici di formulazione dell’orario, esplicitati anche nel POF, e della durata dell’unità di lezione all’interno del quadro definito dal Consiglio di Istituto.
Solo dopo questi primi due passaggi il capo di istituto adotta, all’interno delle operazioni afferenti alla complessiva gestione dell’istituzione scolastica di sua competenza, l’orario scolastico comprensivo della definizione delle modalità dell’eventuale recupero del tempo scuola per gli alunni e del tempo lavoro per i docenti. Tutto ciò tenendo rigorosamente conto delle imprescindibili esigenze degli alunni.
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In sostanza Brunetta, decontrattualizzando la materia, ha semplicemente riportato in vita le disposizioni di legge preesistenti alla contrattazione d’istituto. Nel caso specifico, l’art.10 del decreto legislativo 297/94, per quanto riguarda le competenza del consiglio di istituto. E l’art. 7 per quelle del collegio dei docenti. E infine il più generale art. 396: “Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.[..] In particolare cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto”.
Il dlgs 150/09 stabilisce altresì tassativamente al comma 2 che gli “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” spettanti ai dirigenti scolastici siano esercitati nel “rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici” . Insomma il dirigente scolastico non ha il potere di disattendere o dichiarare illegittime le delibere del consiglio di istituto concernenti l’orario scolastico, né quello di decidere autonomamente.
In sintesi esistono ancora argini contro la terribile parola “decontrattualizzazione” che evoca un sempre maggiore potere autonomistico dei dirigenti e un aumento incontrollato del loro potere gestionale.
Resta infine il criterio principale, cui deve attenersi qualunque decisione del capo d’istituto: realizzare un impianto funzionale per realizzare le migliori condizioni possibili per un apprendimento efficace da parte degli studenti. Criterio troppo spesso dimenticato, purtroppo.
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