Home Politica scolastica L’ultima novità della riforma: per valutare i docenti arriva il “componente esterno”

L’ultima novità della riforma: per valutare i docenti arriva il “componente esterno”

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Man mano che passano le ore, emergono le modifiche apportate al testo di riforma della scuola, attraverso la novità del maxiemendamento dei relatori che ha trasformato il provvedimento nell’unico articolo “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Una delle novità più importanti è l’introduzione di un “componente esterno” alla scuola nello staff che valuterà annualmente l’operato degli insegnanti. In pratica, all’interno del Comitato per la valutazione dei docenti sarà presente anche un “componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici”. Affiancherà, in pratica, il dirigente scolastico, due docenti interni all’istituto, un genitore (due fino alla primaria) e, alle superiori, un rappresentante degli studenti.

Non è chiaro, al momento, se al membro esterno valutatore sarà assegnato ad un solo istituto. Mentre, secondo logica, è probabile che si tratti in prevalenza di docenti, considerando la penuria di dirigenti e gli impegni notevoli che debbono già assolvere. Impegni che la riforma, tra l’altro, renderà ancora più corposi.

 

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Vi proponiamo la parte più rilevante del nuovo articolato sul comitato di valutazione degli insegnanti.

Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti)

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

 

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