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L’Umbria approva disegno di legge che disciplina sistema regionale di istruzione

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Dopo il primo anno di istruzione superiore all’interno degli istituti di formazione professionale, i ragazzi potranno scegliere se proseguire all’interno della scuola oppure frequentare secondo e terzo anno in un organismo di formazione professionale, conseguendo una qualifica triennale. Previsto anche un percorso quadriennale che porta ad un diploma professionale, con la successiva possibilità di arrivare a sostenere, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, l’esame di maturità
Il disegno di legge prevede la possibilità, dopo il primo anno di istruzione superiore all’interno degli istituti di formazione professionale, di proseguire all’interno della scuola oppure di frequentare secondo e terzo anno all’interno di un organismo di formazione professionale, conseguendo una qualifica fra le 21 riconosciute a livello europeo.
Per i ragazzi che intendono proseguire è previsto un quarto anno che consente il rilascio di un diploma professionale che, in applicazione della disciplina nazionale (decreto legislativo “226/2005”), costituisce titolo per l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Successivamente, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, chi vorrà potrà arrivare a sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’Università, all’alta formazione musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori.
La Regione, in applicazione delle linee guida nazionali, favorisce il passaggio tra sistemi formativi e la permeabilità tra indirizzi e percorsi, sia per contrastare l’abbandono scolastico che per consentire ai ragazzi la possibilità di cambiare il proprio percorso di formazione seguendo la propria maturazione o mutando le proprie esigenze.
La norma finanziaria prevede risorse stanziate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal Fondo sociale europeo e dal Programma attuativo regionale Fondo sviluppo e coesione. Infine, è stata inserita nel disegno di legge la clausola valutativa, un ulteriore articolo di legge che dispone controlli sull’attuazione della legge e sulla sua efficacia per i destinatari