Una cosa è certa, tra ora di lezione e unità oraria di lezione c’è sicuramente differenza di concetto.
L’ ora di lezione non può che essere di 60 minuti, mentre l’unità oraria di lezione può essere anche di 55 o addirittura 50 minuti. Da chi e da cosa dipende l’opportunità di ridurre fino a 50 minuti l’unità oraria di lezione? Dipende, come disposto anche dal’art. 28, commi 7 e 8, del CCNL scuola, dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o d’Istituto.
D’altronde è risaputo che la Legge n. 59/97, sull’autonomia scolastica, ha disposto il superamento dei vincoli in materia di unità oraria delle lezioni, sempre nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti, previsti dai contratti collettivi. L’esistenza della differenziazione tra ora di lezione e unità oraria di lezione è sancita, con estrema chiarezza, dall’ art. 4 del DPR 275/99, dove nel punto b) del comma 2, individua poi, tra le forme di flessibilità, la possibilità di adottare, la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione.
Successivamente il D.M. 234/2000, all’art. 3, comma 5, puntualizza che l’adozione, nell’ambito del POF, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione, non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, quindi se la riduzione oraria è un esigenza di natura didattica le ore perse debbono essere recuperate da tutti gli insegnanti. É importante dire che le ore da recuperare devono essere restituite da tutti gli insegnanti alle classi a cui sono state sottratte e non utilizzate dai dirigenti scolastici per supplenze, corsi di recupero o altro. Questo sarebbe illegittimo anche se è sempre stato fatto.
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Quindi se l’eventuale riduzione dell’unità oraria di lezione è introdotta per motivi di flessibilità della funzione docente, essa comporta comunque la fruizione dell’intero monte ore curricolare da parte degli studenti e la corrispondente erogazione dell’intero orario da parte del personale docente. Cosa diversa è se la riduzione oraria è dovuta per causa di forza maggiore, come per esempio il problema del pendolarismo legato ai trasporti. In questo caso il docente non è obbligato al recupero delle frazioni orarie, come appunto disposto dall’art. 28 comma 8.
In tale norma contrattuale si richiamano due circolari ministeriali, in cui emerge che la riduzione oraria per motivi di causa forza maggiore, può essere attuata ove l’orario di lezione sia di 5 ore giornaliere, solo, o alternativamente, alla prima o all’ultima ora di lezione o eccezionalmente sia alla prima che all’ultima ora; ove l’orario sia di 6 ore giornaliere, la riduzione può estendersi anche alla penultima ora. Bisogna anche dire che con l’entrata a regime della riforma Gelmini e il riordino degli orari scolastici e del monte ore curricolare, la questione della riduzione dell’unità oraria di lezione è diventata un falso problema che ormai viene adottato sempre di meno o in alcuni casi per niente.
Tuttavia le norme che abbiamo suddetto sono ancora vigenti e nulla è stato abrogato, anche se era volontà della Gelmini, prima che fosse stata costretta alle dimissioni, emanare una circolare che vietasse categoricamente le riduzione delle unità orarie di lezione.
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