In Italia, “in mancanza di disposizioni comunitarie, le scale portatili usate sui ‘luoghi di lavoro’ (utente finale, il lavoratore) devono rispondere alla normativa vigente ex art.113, D.Lgs. n. 81/ 2008”. Riguardo alla costruzione l’art. 113 dispone che le scale portatili devono avere dimensioni appropriate al loro uso e, quando sia necessario assicurarne la stabilità, che le stesse siano provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. Al comma 10 dello stesso articolo sono ammesse deroghe alle disposizioni di carattere costruttivo per le scale portatili conformi all’Allegato XX . Si ricorda che già alla fine degli anni ’90 la Commissione europea si era occupata degli incidenti correlati alle scale portatili, “evidenziando soprattutto problemi di instabilità al ribaltamento per le scale doppie e slittamento laterale in sommità e slittamento alla base per le scale in appoggio”. Il 20% degli incidenti erano dovuti a difetti delle scale, mentre il rimanente 80% erano imputabili al loro uso non corretto.
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