Il riferimento normativo dell’orario di servizio settimanale degli insegnanti è perfettamente recepito dall’art. 28 comma 5 del CCNL scuola. In tale norma è scritto chiaramente che, in coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Nel caso degli insegnanti elementari, alle canoniche 22 ore di servizio settimanale vanno aggiunte altre 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Nel caso delle scuole secondarie di secondo grado capita che l’orario di servizio possa essere anche di 15 ore più 3 a disposizione, di 16 ore più 2 a disposizione o anche di 17 ore più una sola ora a disposizione, e comunque in generale con un certo numero di ore a disposizione. Ma come andrebbero utilizzate queste ore a disposizione dei prof delle scuole secondarie di secondo grado?
Anche questo è regolato dal contratto scuola e precisamente dal comma 6 dell’art.28 su citato.
In questo comma è scritto che negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
Per quanto riguarda gli interventi didattici ed educativi integrativi, al comma 2 dell’art. 28, si puntualizza che la flessibilità oraria è applicabile tenendo conto della disciplina contrattuale. Proprio in questo punto si potrebbero ravvedere degli sconfinamenti di carattere contrattuale da parte di alcuni dirigenti scolastici. Infatti per alcuni DS è loro discrezionalità assegnare le ore a disposizione in orario di servizio mattutino e curricolare, piuttosto che in orario pomeridiano ed extracurricolare.
Esistono DS (alcuni di loro si autodefiniscono “creativi”) che utilizzano il monte ore delle ore a disposizione di alcuni docenti per attuare, senza alcun compenso accessorio e senza la disponibilità volontaria del docente, corsi di recupero per tutto l’anno scolastico.
Ma questa creatività è legittimata dal contratto scuola? In buona sostanza può un dirigente scolastico “creativo” imporre un corso pomeridiano di 100 ore ad un docente che ha 3 ore a disposizione? Francamente mancando la disponibilità del docente, che magari vorrebbe essere utilizzato per l’orario di servizio curricolare e soltanto la mattina, appare una forzatura contrattuale quello di impegnarlo obbligatoriamente in orario extracurricolare e anche di pomeriggio.
Comunque sia questa è una prassi diffusa ed anche molto creativa che toglie risorse curricolari e quindi obbligatorie per distribuirle in attività accessorie che, come è noto a tutti, non sono obbligatorie. Tuttavia questo è un problema destinato ad essere superato con l’avvento del prossimo decreto di riforma della scuola che consegnerà ai DS la possibilità di essere realmente creativi ad utilizzare liberamente ogni forma di flessibilità oraria di servizio dei docenti.
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