Lo ha ribadito il Tar Lazio con la sentenza 4473/2015 che ha rigettato il ricorso presentato dalla madre di un’alunna a seguito della mancata ammissione della figlia alla quarta classe di un istituto superiore.
La ragazza non era stata ammessa alla classe successiva per tre gravi insufficienze riportate a giugno e non recuperate a settembre. La studentessa era stata costretta ad assentarsi da scuola per una forma grave di anoressia e, dopo essere rientrata, secondo la madre, non era stata adeguatamente seguita dal corpo docente, né supportata dall’amministrazione scolastica, malgrado fosse affetta da Bes (disturbi specifici di apprendimento). Inoltre, la madre lamentava il fatto che nessuna comunicazione sull’andamento scolastico negativo della figlia le fosse stato comunicato, come invece obbligatoriamente previsto per l’amministrazione scolastica. E, infine, la madre della ragazza sosteneva che le insufficienze della figlia fossero in realtà state determinate da uno stato di “malessere psicofisico” generato dalla sua malattia, ma anche dal “corpo docente scolastico che è stato distante e poco attento alla ragazza sia dal punto di vista scolastico che umano”.
Per il Tar il ricorso non può essere accolto. I giudici ritengono infondate le censure dedotte dal genitore dell’alunna bocciata e dichiaratamente affermano di non volersi discostare dal consolidato orientamento per il quale «l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso.
E, inoltre, i giudici ricordano che la valutazione espressa dal consiglio di classe è frutto di un apprezzamento discrezionale di carattere tecnico-didattico che in quanto tale non è sindacabile dal giudice amministrativo. Pertanto, la mancata ammissione di uno studente alla classe superiore non può essere sindacata nel merito perché tale decisione trova ragionevole ed esaustiva motivazione nella obiettiva impossibilità di un recupero dell’alunno in ragione delle carenze riscontrate nella sua preparazione complessiva. (Da Il Sole 24 Ore)
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