1^ parte
2^ parte
Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati (entro il 25 febbraio c.a.) l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso. Nella domanda di cessazione dal servizio gli interessati devono, preventivamente dichiarare la volontà di cessare o di permanere in servizio nel caso che sia accertata l’eventuale mancanza dei requisiti pensionistici. Di ciò sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte della segreteria scolastica o l’ufficio scolastico.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso tre modalità, le uniche valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica:
1) Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.
2) Presentazione della domanda tramite contact center Integrato (n. 803164)
3) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del patronato.
Per la valutazione delle istanze di permanenza in servizio, sarà considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario. Anche per i DS le istanze di trattenimento devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi DS in seguito al superamento dei concorsi. Al fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, vengono privilegiati coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a quelli con almeno 35. Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che (avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011) compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi. In particolare, nel 2013 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011. L’Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini. In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Si ricorda inoltre che, per legge, i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Pensionamenti d’ufficio per età. Sono dimessi dal servizio d’ufficio quanti maturano entro il 31 agosto 2013 i 65 anni, se al 31/12/2013 hanno i requisiti per la pensione; a meno che non abbiano chiesto e ottenuto la proroga di due anni oppure fino a max 70 anni. Pertanto nel 2013 sono interessati:
(A) il personale maschile nato dall’1/9/1947 al 31/8/1948 che ha maturato al 31/12/2011 una anzianità contributiva di 35 anni in quanto al 31/12/11 aveva maturato quota 96;
(B) il personale femminile nato dall’1/9/1947 al 31/8/1948 che ha maturato al 31/12/2011 20 anni di anzianità contributiva ovvero 15 anni nelle situazioni previste dal D.L. n. 503/92, in quanto al 31/12/2011 aveva maturato, unitamente al requisito dei 61 anni, la pensione di vecchiaia;
(C) indipendentemente dal servizio, il personale che al 31/8/2013 compie anni 66 e mesi 3.
Pensionamenti d’ufficio per servizio. Sono dimessi dal servizio d’ufficio, con comunicazione scritta entro il 25 febbraio 2013, coloro che al 31 agosto 2013 maturano:se maschi: 42 anni e 5 mesi;se donne: 41 anni e 5 mesi.
Tre annotazioni critiche alla C.M. n. 98/2012:
• A pag 3 in alto è scritto che “La pensione anticipata (…) potrà conseguirsi (…) senza operare alcun arrotondamento”. Ma il non-arrotondamento costituisce una novità rispetto all’analoga precedente C.M. n. 23/2012. Finora è stato esplicitato il non-arrotondamento solo nel determinare le quote con la somma di età e di anzianità. Riteniamo che non sia sufficiente una circolare per estendere il principio del non-arrotondamento. Non risulta che la norma che stabilisce l’arrotondamento dell’anzianità pensionistica in anni e mesi sia stata abrogata. Pertanto se una docente che ha 41 anni, 4 mesi e 16 giorni al 31/12/2013 (a mio parere e contrariamente alla C.M.) può andare in pensioni in quanto 16 giorni si arrotondano ad 1 mese.
• A pag. 6 in basso si legge “Come chiarito dalla circolare del DFP, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011”. Ma nella circolare in questione questo concetto non è esplicitato in modo chiaro. Significherebbe che chi aveva maturato la quota 96 al 31/12/2011 e successivamente (ad esempio nel 2013) matura i 40 anni di servizio al 31 agosto (non al 31 dicembre) può essere dimissionato d’ufficio entro il 25 febbraio? E’ ben strano!
• Oltre la metà di pag. 5 si tratta della concessione della proroga per la permanenza in servizio e accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è detto che è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35. Non è chiaro però a quale ufficio (Usr, Usp, al Ds?) spetti, per competenza, la concessione della proroga oltre i 65 anni o oltre i 66 anni e 3 mesi.
In conclusione, nel rispetto della legge di riforma Fornero, l’Ufficio competente: deve concedere il trattenimento, fino a 70 anni, al personale in esubero se esistono le motivazioni (per es. maturare il minimo per la pensione); deve comunicare la cessazione automatica per vecchiaia tranne che sia chiesta e ottenuta la proroga di due anni o il trattenimento fino a 70 anni; deve escludere qualsiasi proroga e deroga alla cessazione d’ufficio per anzianità (anticipata) quando la documentazione è completa e in regola (riscatti, computi, assenza di penalizzazioni per l’età ecc).
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