Ancora una volta le tante decine di migliaia di precari della scuola si trovano al centro dei provvedimenti e dei ripensamenti del Governo. Stavolta, in occasione della discussione in Commissione Cultura del Decreto Sviluppo, i precari sono stati prima oggetto delle attenzioni della Lega, che si è battuta sino all’ultimo (invano!) per l’assegnazione dei 40 punti a chi non avrebbe chiesto di trasferirsi di provincia. Successivamente si interessata ai supplenti l’ala politica, in prevalenza parlamentari del Pd, a cui stanno a cuore le sorti di quasi 20.000 abilitati nell’ultimo biennio. Anche in questo caso la proposta è caduta. Dalla versione finale del Decreto Sviluppo, sulla quale il Parlamento il 21 giugno ha votato la fiducia, con 317 voti a favore e 293 contrari , risulta che tutti i candidati a docenti che si sono abilitati o specializzati nell’ultimo biennio rimarranno fuori: si tratta di coloro che hanno conseguito la laurea abilitante in Scienza della formazione, l’abilitazione attraverso il IX corso presso Ssis, che hanno frequentato corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid) attivati nell’a.a. 2008/2009, che hanno frequentato i corsi speciali abilitanti di cui ai DM 21/2005 e 85/2005, che hanno frequentato il secondo corso biennale di secondo livello (a.a. 2008/2009 – 2009/2010) finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A. Infine di coloro che hanno conseguito l’abilitazione in esito al corso di laurea in scienze della formazione primaria dopo il 30 giugno 2009 e di coloro che hanno conseguito l’abilitazione in Italia o in uno degli Stati dell’UE, e che non hanno fatto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti.
Ebbene, per loro non ci sarà spazio nelle G.E.: dovranno continuare ad accontentarsi di quelle d’istituto. Considerando che per la prima volta la porta degli aggiornamenti delle 100 ed oltre graduatorie ad esaurimento rimarrà chiusa per tre anni, fino al 2014, viene da sé che molti di questi precari tenteranno di entrarvi dalla finestre: dalle aule giudiziarie.
124, si sottolinea, infatti, "che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo".
Il testo è passato al vaglio del Senato come D.d.L. n. 2791 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia". E’ possibile confrontare il testo originario del decreto legge con il testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati (ricordiamo che per la scuola il riferimento è all’art. 9).