Il Sole 24 Ore riporta la sentenza della Corte di cassazione, la quale, con la sentenza 37379/13 depositata in cancelleria, è stata chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso presentato dal legale rappresentante di una Srl gestrice di un istituto scolastico privato, condannato dal tribunale di Teramo a 23.954 euro di ammenda per essersi avvalso per numerosi anni scolastici di docenti assunti da due cooperative con contratto a progetto, violando sia l’articolo 1, comma 4, lettera h) della legge 62/2000 in materia di norme per la parità scolastica, sia il contratto collettivo di settore.
Nel caso affrontato dai giudici di legittimità quello configurato era addirittura un doppio illecito: per l’istituto privato la violazione dell’obbligo di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato dettato dal contratto collettivo Scuola Anisei, per le cooperative una somministrazione fraudolenta di lavoro di cui è chiamato a rispondere anche l’utilizzatore.
Tra le motivazioni addotte per il ricorso si era fatto leva, fra l’altro, sull’incidenza di un’unica deposizione testimoniale da parte di un dipendente dell’ispettorato del lavoro, sull’erroneità in merito all’entità complessiva dell’ammenda (20 euro a lavoratore e per i giorni lavorativi), nonché sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quinquennale almeno per l’anno scolastico 2006-07.
Un motivo, quest’ultimo, ritenuto fondato dalla Suprema Corte, che ha rinviato la sentenza impugnata al Tribunale di Teramo limitatamente ai fatti commessi fino al 30 giugno 2007 per la rideterminazione della pena per i residui reati