La CislScuola riporta la sentenza n. 13310 del 21.3.2013 della V Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha deliberato che: “in caso di infortunio del bambino a scuola durante un esercizio di ginnastica, l’insegnante che non si accorge della gravità del danno non è punibile per omissione di soccorso, ma al massimo può essere oggetto di rimprovero”, ribaltando la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva condannato la docente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno.
Durante un esercizio ginnico, si legge sul sito del sindacato, il ragazzo aveva riportato un infortunio e l’insegnante dopo aver accertato difficoltà respiratorie e praticato un massaggio lo aveva messo a riposo avvertendo poi della cosa il preside della scuola e gli insegnanti delle ore successive.
Ad avviso della Suprema Corte ciò non è sufficiente “a fondare il giudizio sulla colpevolezza dell’imputato formulata dai giudici d’Appello”. In simili casi “si rivelano semplicemente la sottovalutazione da parte della medesima della situazione di pericolo pure percepita ed errate modalità di soccorso per arginarla”. Quindi precisa la Corte “la motivazione della sentenza appare idonea a sostenere al più un giudizio di rimproverabilità dell’imputata per non aver saputo riconoscere l’effettiva entità del pericolo in cui versava il minore e per non aver adottato misure adeguate a fronteggiarli a causa della propria imperizia, non già l’affermazione della volontarietà dell’omissione delle corrette modalità di soccorso nella consapevolezza della loro necessità”.
Al contrario prosegue la Corte tutti i comportamenti dell’insegnante sono “accomunati da un grado di incompatibilità con il dolo del reato in contestazione”.
Quindi agli atti della Corte “emerge in maniera incontestabile l’evidenza della prova negativa della sua colpevolezza dovendosi escludere che nella condotta della medesima possa rinvenirsi traccia alcuna del dolo necessario per la sussistenza del reato contestato”. Dunque prosegue la Corte “deve reputarsi escluso il dolo, anche solo nella forma eventuale, qualora l’omissione di soccorso sia dovuta in un errore in ordine alla valutazione della reale natura della situazione percepita attraverso i propri sensi, né può ritenersi integrato l’elemento soggettivo del reato in contestazione pur avendo riconosciuto la situazione di pericolo ed abbia poi errato nelle modalità di soccorso poste in essere”. La sentenza pertanto precisa che vi può essere solo un rimprovero e non responsabilità penale dell’accaduto
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